Tenuta della contabilità di società di capitali, società di persone, ditte individuali e liberi professionisti

Tutte le imprese ed i professionisti sono obbligati dalla legge alla tenuta delle scritture contabili. L’obbligo di tenere la contabilità può derivare dalle norme del codice civile o dalle norme fiscali.

I regimi contabili per la tenuta della contabilità

  • Le società di capitali sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
  • per gli esercenti arti e professioni il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale, indipendentemente dall’ammontare dei compensi incassati;
  • gli imprenditori, le società di persone ed enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata, o possono optare per quello ordinario (i limiti dei ricavi per poter accedere al regime semplificato sono 400.000 euro per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi, 700.000 euro per chi svolge altre attività)