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DL Omnibus – Il ravvedimento speciale
La Legge di conversione del DL Omnibus, ha introdotto il ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 per chi aderisce al CPB. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:- a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
- a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo12 febbraio 2024, n. 13;
- b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022;
- c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.