DL Omnibus – Il ravvedimento speciale

DL Omnibus – Il ravvedimento speciale

La Legge di conversione del DL Omnibus, ha introdotto il ravvedimento speciale per le annualità 2018-2022 per chi aderisce al CPB. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, possono adottare il regime di ravvedimento versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. La base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
  1. a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  2. b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
  3. c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  4. d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  5. e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  6. f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2 Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti interessati dalla misura applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
  1. a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  2. b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. c) 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
  Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti interessati dalla misura applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9 per cento. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, i soggetti che aderiscono al ravvedimento applicano le imposte sostitutive diminuite del 30 per cento. In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro. Nel cassetto fiscale dei contribuenti ISA, vi è la possibilità di trovare un prospetto riepilogativo con gli importi da versare per il ravvedimento speciale riservato a chi aderisce al CPB. Si tratta della sezione chiamata ulteriori opportunità per chi accede al concordato dove troviamo sulla base della propria situazione reddituale, con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022, le tabelle con calcolo imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e calcolo imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive. In data 17 ottobre viene pubblicata anche la Risoluzione n 50 con i codici tributo per provvedere al pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dal ravvedimento speciale, si attende solamente il provvedimento ADE anche se dal tenore letterale della norma si evince che l’opzione del ravvedimento di fatto si concretizza con il pagamento dell’imposta. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti aderenti per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
  1. a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo12 febbraio 2024, n. 13;
  2. b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022;
  3. c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8 del presente articolo.
     

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