- l’avviso di accertamento del tributo;
- l’avviso di liquidazione del tributo;
- l’avviso di mora;
- il provvedimento sanzionatorio;
- la cartella di pagamento;
- l’iscrizione di ipoteca;
- il fermo amministrativo;
- gli atti catastali;
- il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi;
- il rigetto di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto di natura tributaria previsto dalla legge.
Per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore a €20.000/€ 50.000,00 euro, a pena di improcedibilità del ricorso, deve essere preventivamente esperita la procedura di reclamo/mediazione.
Qualora una delle parti non sia soddisfatta dall’esito del primo grado può promuovere, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza ovvero entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della CTP, il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
Nel corso degli anni, il legislatore ha messo a disposizione del contribuente una serie di strumenti alternativi al contenzioso tributario tra i quali:
A) autotutela, consiste nel potere dell’Amministrazione finanziaria di annullare i propri atti – qualora illegittimi o infondati – ai sensi dell’art. 2-quater, D.L. 30.9.1994, n. 564.
L’autotutela può essere attivata su:
- istanza del contribuente;
- richiesta del Garante del contribuente;
- per iniziativa dell’Agenzia delle Entrate
- e può essere effettuata in qualsiasi momento senza limiti temporali, anche in corso in caso di giudizio o di mancata impugnazione. Non può essere effettuata per motivi per i quali vi sia stata una sentenza favorevole all’Agenzia passata in giudicato.
B) accertamento con adesione, (artt. 1 e segg., D.Lgs. n. 218/1997) attribuisce al contribuente la possibilità di definire, in via amministrativa ed in contraddittorio, le pretese tributarie, relative alle imposte sui redditi, all’I.V.A. ed alle altre imposte indirette. Il ricorso a tale istituto deflativo comporta, infatti, i benefici connessi alla rideterminazione dell’entità della pretesa, nonché alla riduzione delle sanzioni irrogate fino ad un terzo del minimo previsto. La notifica della domanda di adesione causa, come principale effetto, la sospensione, per un periodo di 90 giorni, del termine per l’impugnazione dell’atto impositivo e della riscossione delle somme.
C) reclamo/mediazione; Il reclamo/mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992)
è un istituto deflattivo del contenzioso tributario finalizzato a incentivare la risoluzione in sede amministrativa di una controversia. Esso si compone di due parti sostanziali:
- il reclamo, che consiste in un ricorso amministrativo diretto ad ottenere il riesame dell’atto da parte dell’Ufficio, per appurarne la legittimità e il fondamento;
- la mediazione, che si propone di addivenire alla composizione della controversia attraverso un contraddittorio.
- Nel caso di controversia di valore non superiore agli importi indicati, il reclamo è obbligatorio, costituendo, per il contribuente, condizione di procedibilità del successivo ed eventuale ricorso.
D) interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.
Attualmente, le tipologie di interpello esistenti sono le seguenti:
- l’interpello ordinario, avente il fine di richiedere un chiarimento su aspetti normativi;
l’interpello probatorio consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali; - l’interpello disapplicativo, mirato a rimuovere l’operatività di norme tributarie anti-elusive (è l’unica tipologia di interpello obbligatorio);
- l’interpello anti-abuso consente di acquisire un parere relativo ad eventuali profili di abuso del diritto di una determinata operazione;
- l’interpello sui nuovi investimenti, previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 147/2015, esperibile da parte di investitori, italiani o esteri, che intendano effettuare nel territorio dello Stato investimenti aventi un valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti ricadute occupazionali.